Art. 6.
(Organico).

      1. L'organico degli ufficiali giudiziari è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio nazionale, previa consultazione dei consigli distrettuali secondo il principio del divieto del numero chiuso.
      2. La tabella che determina il numero e le sedi degli ufficiali giudiziari può essere periodicamente aggiornata con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale.